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In tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli esami a piu' prove, siano queste compensabili, o non, potranno, quando l'urgenza lo esiga, dalla Commissione esaminatrice essere limitate ad una prova soltanto, tenuto conto del grado di maturita' del candidato.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
