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Una scuola pareggiata potra' essere sede di esami per alunni non propri, oltre che nel caso previsto dal 2° e 3° capoverso dell'art. 13 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217 cioe', quando in una Provincia manchi la scuola media governativa di qualsiasi ordine e grado, allorche' si verifichi la necessita' di cui all'ultima parte del 3° capoverso dell'art. 1 del presente decreto e nei casi di cui e' menzione nei successivi articoli 10 e 11.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
