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[1]Per le due sessioni ordinarie di esame dell'anno scolastico 1914-1915 l'applicazione della prima parte dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, per la quale sono obbligatori gli esami per la promozione alla 4ª classe del ginnasio, alla seconda dell'istituto tecnico e gli esami di licenza nelle scuole medie e normali, e' sospesa.
[2]E' egualmente sospesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, che si riferisce alla media dei punti trimestrali per la promozione senza esami alle altre classi, nelle scuole medie di primo e secondo grado.
[3]Per il corrente anno scolastico 1914-915 tanto la promozione alla 4ª classe del ginnasio, alla seconda dell'istituto tecnico e le licenze, che la promozione alle altre classi saranno conferite senza esami nelle materie nelle quali l'alunno abbia ottenuto, allo scrutinio finale, una media di punti non inferiore a 6/10 in studio o almeno 7/10 in condotta, qualunque sia l'ordine e il grado della scuola a cui egli appartiene.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
