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Tutte le altre disposizioni della legge 27 giugno 1912, n. 678, e del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, in materia di esami, e per le quali non si sia qui stabilita alcuna deroga, dovranno essere tenute presenti e applicate negli esami estivi e autunnali del corrente anno scolastico 1914-915.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
