Art. 8 (Allegato n.8)
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[1]I documenti rilasciati dalle autorita' austriache ed ungheresi, scolastiche e comunali, saranno considerati validi a tutti gli effetti, anche se provvisti delle autenticazioni richiese normalmente per i certificati rilasciati all'estero.
[2]In mancanza di documenti originali e quando consti la difficolta' di procurarseli nelle attuali condizioni, le istanze di cui agli articoli precedenti potranno essere corredate da atti di notorieta' resi davanti al sindaco del luogo, in cui ha sede la scuola, che si chiede di frequentare, ma con la espressa condizione che, cessato lo stato di guerra, dovranno essere sostituiti da documenti regolari.
[3]Ove si tratti di ammissione, nel difetto di regolari documenti o quando sorga dubbio d'una sufficiente preparazione da parte dei candidati, i singoli collegi degli insegnanti avranno facolta' di accettarne l'idoneita' con un esame sulle materie fondamentali.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
