Art. 6 (Allegato n.8)
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Agli alunni di nazionalita' italiana, profughi o appartenenti a famiglie emigrate o internate nel Regno dalle zone in cui dura lo stato di guerra e in generale a tutti quelli provenienti da paese stranieri, in conseguenza dell'attuale conflitto, l'esenzione dalle tasse scolastiche, indipendentemente dai voti di merito, sara' concessa sulla produzione di un certificato del sindaco del luogo di residenza, che ne attesti le condizioni disagiate, ma il beneficio verra' a cessare quando tornera' lo stato normale e anche prima, se per la loro condotta se ne rendano immeritevoli.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
