Art. 5 (Allegato n.8)
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[1]Gli alunni provenienti dall'VIII classe di un ginnasio dell'Impero austro-ungarico, classico o moderno, oppure dalla VII classe di una scuola Reale che non abbiano potuto presentarsi all'esame di maturita' (licenza), saranno ammessi a sostenere il corrispondente esame di licenza nei licei e negli istituti tecnici del Regno con diritto di godere delle riparazioni concesse dalle vigenti disposizioni.
[2]La stessa facolta' e' concessa a coloro che nell'anno scolastico 1914-915 hanno frequentata la IV classe dell'Istituto magistrale e la II del corso di perfezionamento dei licei femminili, i quali saranno ammessi a sostenere l'esame di licenza normale, con diritto di conseguire subito il diploma di abilitazione e di esercitare il magistero quando abbiano l'eta' prescritta dall'art. 9 della legge 12 luglio 1896, n. 293.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
