Art. 4 (Allegato n.8)
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[1]Gli alunni emigrati della fine dell'anno scolastico, che non hanno potuto presentarsi all'esame di promozione dalla V classe del ginnasio o dalla III classe della scuola Reale, avranno facolta' di sostenere l'esame di licenza ginnasiale o tecnica nella corrispondente scuola del Regno con diritto di essere esaminati nel tedesco invece che nel francese.
[2]La stessa facolta' di opzione fra le due lingue e' concessa ai profughi che si presenteranno all'esame di licenza tecnica o ginnasiale nelle due sessioni del 1916.
[3]Se nella scuola manchi un insegnante di tedesco, verra' temporaneamente aggregato alla Commissione a scelta del presidente un insegnante della materia di altro Istituto o persona del luogo abilitata a quell'insegnamento, la quale interroghera' l'alunno nei limiti dei programmi vigenti nelle scuole austriache ed ungheresi; e se manchi nel luogo persona fornita del titolo necessario, l'esame dovra' essere sostenuto in diversa sede, a norma dell'art. 15 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
