Art. 2 (Allegato n.8)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I dotti alunni, ove siano emigrati prima della fine dell'anno scolastico, e purche' provino di aver frequentato regolarmente e con profitto le lezioni del 1° semestre, saranno ammessi come uditori in tutte le materie della classe superiore a quella in cui erano inscritti nell'anno scolastico 1914-915 con facolta' di sostenere il relativo esame di promozione nel febbraio 1918. Il Consiglio dei professori avra' pero' facolta' di dichiararli senz'altro alunni regolari in base alle prove da essi date nel primo trimestre dell'anno scolastico 1915-916.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
