Art. 1 (Allegato n.8)
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[1]N. 1655. Allegato n. 8.
[2]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[3]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[4]VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[5]RE D'ITALIA
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Veduti i regolamenti approvati con i Reali decreti 22 giugno 1913, n. 1217, e 15 ottobre 1914, n. 1234;
[8]Ritenendo doversi agevolare con speciali provvedimenti transitori il proseguimento degli studi nelle scuole secondarie del Regno ai giovani di nazionalita' italiana, che provengono da scuole della Monarchia austro-ungarica;
[9]Considerando l'opportunita' di estendere, in quanto sia possibile, i provvedimenti stessi a favore dei giovani di nazionalita' italiana immigrati da paesi stranieri a causa della guerra;
[10]Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;
[11]Sentito il Consiglio dei ministri;
[12]Abbiamo decretato e decretiamo:
[13]Art. 1.
[14]Gli alunni di nazionalita' italiana provenienti dalle scuole medie dell'Impero austro-ungarico, possono iscriversi come alunni regolari, alla classe per cui avranno titolo equipollente, in tutte le scuole corrispondenti del Regno. A tale effetto le otto classi del ginnasio austriaco e di quello ungherese (sia classico, sia reale-moderno) verranno considerate equipollenti, in ordine progressivo, alle cinque del nostro ginnasio e alle tre del liceo, le sette della scuola Reale alle tre della nostra scuola tecnica e alle quattro dell'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica), le quattro dell'Istituto magistrale, rispettivamente alla III tecnica o complementare e alle tre della scuola normale, le sei del liceo femminile alle tre del corso complementare o della scuola tecnica e alle tre della scuola normale, purche' per queste ultime l'alunna sostenga l'esame di pedagogia sul programma della classe o delle classi precedenti a quella in cui chiede d'essere iscritta.
[15]Il certificato di promozione dalla V elementare o dal 5° corso preparatorio dei licei femminili sara', titolo valido per l'ammissione alla I classe in qualunque scuola media inferiore del Regno.
[16]Per gli alunni provenienti da altri ordini di scuole e, in generale, per tutti i casi non contemplati dal presente decreto si seguira' la procedura indicata dall'art. 27 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
