Art. 1 (Allegato n.6)
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[1]N. 1372. Allegato n. 6.
[2]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[3]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[4]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[5]RE D'ITALIA
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Visto l'art. 5 della legge 26 giugno 1913, n. 836;
[8]Riconosciuta la necessita' di chiarire la dizione e la portata dell'articolo sopra citato e di modificare in conformita' gli stati di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1914-915 e 1915-916;
[9]Viste le leggi 11 dicembre 1914, n. 1354 e 22 maggio 1915, n. 671;
[10]Udito il Consiglio dei ministri;
[11]Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;
[12]Abbiamo decretato e decretiamo:
[13]Art. 1.
[14]Al primo comma dell'art. 5 della legge 26 giugno 1913, n. 836, e' sostituito il seguente:
[15]«Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per contributo al mantenimento dei due collegi «Principe di Napoli» in Assisi e «Regina Margherita» in Anagni, sara' stanziata in ogni esercizio la somma di L. 148.412».
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
