Art. 7 (Allegato n.5)
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L'accertamento della idoneita' intellettuale e fisica degli insegnanti e capi di istituto, che alla promulgazione della legge 16 luglio 1914, n. 679, si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 30 della legge stessa, e che siansi venuti successivamente a trovare nelle condizioni suddette, e verranno a trovarvisi entro il 31 dicembre 1915, potra' essere fatto anche durante l'anno scolastico 1915-916, se non abbia potuto essere eseguito prima della chiusura delle scuole cui detti insegnanti o capi di istituto appartengono.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
