Art. 3 (Allegato n.4)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Agli effetti del conseguimento del titolo necessario per adire i corsi accelerati degli allievi ufficiali o per aspirare alla nomina ad ufficiali, potranno essere anticipate le operazioni di scrutinio a favore dei singoli interessati, ove questi ne facciano domanda, e rilasciati i relativi certificati.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
