Art. 2 (Allegato n.4)
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[1]Il beneficio di riparare le sole prove fallite o non sostenute e' esteso, per le due sessioni del corrente anno scolastico, ai candidati pubblici e privati alla licenza da scuola di primo grado, che si presentarono all'esame stesso lo scorso anno, ed ai candidati pubblici e privati alla licenza da scuola di secondo grado, i quali iniziarono l'esame generale di licenza nell'anno 1912-913.
[2]Uguale concessione e' fatta a coloro che lo scorso anno ottennero la licenza limitata.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
