Art. 1 (Allegato n.4)
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[1]N. 803. Allegato n. 4
[2]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
[5]Veduto il Nostro decreto 20 maggio 1915;
[6]Considerato che, in seguito alla mobilitazione generale ed alla dichiarazione dello stato di guerra, si rende indispensabile l'anticipata chiusura di tutti gli Istituti d'istruzione media e normale;
[7]Sentito il Consiglio dei ministri;
[8]Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
[9]Abbiamo decretato e decretiamo:
[10]Art. 1.
[11]Ferma restando la facolta' alle autorita' scolastiche locali di chiudere anche immediatamente gli Istituti di istruzione media e normale ed i corsi magistrali governativi o pareggiati, pei quali si verifichino le particolari condizioni indicate nel Nostro decreto 20 maggio 1915, in tutti i predetti Istituti cesseranno le lezioni il 29 Maggio e si cominceranno subito le operazioni di scrutinio e di esami, con le stesse norme eccezionali stabilite dal Nostro decreto sopra citato per i casi d'urgenza.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
