Art. 2 (Allegato n.1)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Restano ferme tutte le altre disposizioni mantenute dalla legge 19 luglio 1914, n. 794, con le modificazioni da quella introdotte.
Testo in vigore dal 22 maggio 1917 al 16 dicembre 2009
