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[1]Gli ufficiali che sono compresi nei quadri in forza di quest'ultima clausola non possono essere promossi fino a quando non abbiano effettivamente raggiunto i requisiti prescritti per l'avanzamento.
[2]Gli ufficiali che le competenti Commissioni di avanzamento debbono esaminare per la formazione dei quadri debbono essere compresi:
- a)nella prima meta' del ruolo, se capitani di vascello e capitani di fregata e gradi corrispondenti;
- b)nel primo terzo del ruolo, se capitani di corvetta e gradi corrispondenti;
- c)nel primo quarto del ruolo, se tenenti di vascello e gradi corrispondenti.
[3]Art. 2. Sono soppresse le schede individuali di avanzamento stabilite dall'art. 30 della legge 6 marzo 1898, n. 59.
[4]Art. 3. Nei gradi in cui e' prescritto l'avanzamento misto con criteri della scelta o dell'anzianita', possono concorrere per l'avanzamento a scelta soltanto gli ufficiali che per l'avanzamento ad anzianita' sono giudicati idonei all'unanimita'.
[5]Art. 4. I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data con la quale sono approvati dal ministro e con la stessa data cessano di aver effetto i quadri per i corrispondenti gradi precedentemente compilati.
[6]E' fatta eccezione per i quadri di avanzamento per concorso, i quali vigono fino al loro completo esaurimento.
[7]La deliberazione del ministro relativa alla approvazione o meno dei quadri di avanzamento deve essere emanata non oltre trenta giorni dalla data con la quale i quadri di avanzamento furono comunicati al ministro dalle competenti Commissioni.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 28 maggio 1922.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]De Vito.
[12]Visto, il guardasigilli Luigi Rossi.
Testo in vigore dal 17 giugno 1922 al 16 dicembre 2009
