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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il decreto 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla costituzione di un nuovo Ente denominato: «Consorzio di credito per le opere pubbliche», con le seguenti modificazioni:
- a)Art. 2, primo comma:
[7]«Del Consorzio fanno parte la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e le Casse di risparmio che ne facciano domanda».
- b)Art. 9, primo comma:
[8]«Il Consorzio e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente e di altri dieci membri, oltre di un delegato dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione».
[9]Art. 9, secondo comma: Dopo le parole «due del Ministero dei lavori pubblici», aggiungere: «uno del Ministero dell'industria e commercio». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 14 aprile 1921.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Giolitti - Peano - Bonomi.
[13]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 27 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
