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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il Regio decreto 10 marzo 1921 n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921), di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo delle Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 14 maggio 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]BERTINI - PEANO.
[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 27 maggio 1922 al 16 dicembre 2009
