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[1]La scadenza per il pagamento della sesta rata di dette imposte erariali nei comuni medesimi e' prorogata al 10 gennaio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 25 dicembre 1887.
[3]UMBERTO.
[4]A. Magliani.
[5]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1887 al 16 dicembre 2009
