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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]E' convertito in legge il R. decreto 9 agosto 1914, n. 823, che porta a lire ottocentomila lo stanziamento del capitolo 48: «Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie» del bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-915, ed autorizza, ove sia necessario, per pari somma la vendita di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, di proprieta' del fondo per l'emigrazione.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 21 gennaio 1917.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Sonnino.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1917 al 16 dicembre 2009
