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[1]Gli aumenti fissati alla tabella A annessa alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° maggio Per gli aumenti periodici fissati nella stessa tabella valgono per il personale attualmente in servizio le norme di cui al precedente articolo 2.
[2]Gli assegni fissati dalla tabella B annessa alla presente legge si applicheranno a decorrere dall' inizio dell'anno scolastico 1919-920.
[3]Gli aumenti di stipendio, derivanti dalla presente legge saranno corrisposti per il primo anno fino alla concorrenza di lire duemila. La differenza in piu' verra' corrisposta con successivi aumenti annuali non superiori a lire mille ciascuno.
Testo in vigore dal 26 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
