Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli effetti degli aumenti periodici di cui alla tabella A annessa alla presente legge sono computati utili gli anni di servizio prestati dagli insegnanti:
- a)come titolari (ordinari, straordinari, o in soprannumero), compreso il periodo di prova, nelle scuole medie, regie o pareggiate;
- b)come assistenti nelle Regie Universita' e negli Istituti governativi di istruzione superiore;
- c)come insegnanti di ruolo di scuole medie commerciali che furono in seguito regificate;
- d)come impiegati con funzioni direttive, ispettive o amministrative presso qualunque Amministrazione dello Stato, purche' la nomina sia avvenuta per decreto Reale.
[2]Eguale trattamento sara' fatto al personale di segreteria, cosi' amministrativo che d'ordine, per i quali gli aumenti decorreranno dalla prima nomina, in qualunque amministrazione dello Stato, al grado attuale od equipollente a quello attualmente coperto presso la scuola.
[3]La spesa necessaria per il pagamento degli aumenti periodici e' a carico del Ministero dell'industria e commercio in aggiunta al contributo ordinario annuale dovuto dal Ministero alla scuola stessa.
Testo in vigore dal 26 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
