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[1]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, si provvedera' a salvaguardare i diritti dell'avanzamento a scelta dei tenenti che si trovavano alla scuola di guerra all'atto della promulgazione del presente decreto-legge e di quelli che saranno ammessi a detta scuola o sosterranno gli esami a scelta nel 1912 e nel 1913, ed a salvaguardare altresi' i diritti di quegli ufficiali i quali abbiano interrotto la scuola di guerra per raggiungere le truppe mobilitate.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Spingardi - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
