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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico
[9]E' convertito in legge il R. decreto 31 ottobre 1914, n. 1295, concernente la proroga, per l'anno 1915, del concorso governativo a favore dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, consentito con gli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, nella misura stabilita dalla legge 9 luglio 1908, n. 442.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 27 aprile 1916.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Salandra - Carcano - Daneo.
[14]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 13 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
