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[1]Quei funzionari che dopo essere stati collocati fuori ruolo per effetto dell'articolo precedente, risultassero eccedenti ai posti stabiliti nella sistemazione definitiva del servizio marittimo coloniale rientreranno nei rispettivi ruoli organici, rimanendo, ove occorra, in soprannumero.
[2]In quest'ultimo caso l'ammontare dei loro stipendi sara' inscritto con decreto del Ministero del tesoro nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina, fino a quando i funzionari medesimi non troveranno posto nel proprio ruolo.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 5 giugno 1913.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Leonardi - Cattolica - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 19 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
