Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili durante la guerra fra l'Amministrazione militare e le Associazioni della Croce rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta, nonche' relativo alla validita' del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1155, che istituiva temporaneamente un posto di direttore generale nell'Amministrazione centrale della guerra e alla rettifica delle disposizioni del R. decreto 23 agosto 1917, n. 1319, inerenti alla istituzione della Direzione generale di sanita' militare.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 28 maggio 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]FACTA - LANZA DI SCALEA - PEANO.
[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 11 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
