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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene istituito definitivamente il grado di sotto-ammiraglio e brigadiere generale della Regia marina, modificandosi il 1° comma dell'art. 2 nei seguenti termini:
[7]«Il limite d'eta' per il collocamento in posizione ausiliaria dei sotto-ammiragli e' di anni 57; dei brigadieri generali di tutti i Corpi e' di anni 62, con eccezione di quelli del ruolo macchinisti, pei quali e' di anni 57, e di quelli del Corpo delle Capitanerie di porto pei quali e' di anni 64».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 31 maggio 1923.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]MUSSOLINI - THAON DI REVEL - DE STEFANI.
[12]Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Testo in vigore dal 27 giugno 1923 al 16 dicembre 2009
