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[1]Ai sottufficiali, caporali o soldati quando spetta l'indennita' di trasferta di 1a categoria, e' pure dovuta una indennita' speciale nella misura seguente:

[2]maresciallo di qualunque grado, maestro d'arme di qualunque classe o sergente maggiore, L. 1,50;

[3]sergente, L. 1;

[4]caporale maggiore, caporale, appuntato e soldato, L. 0,80.

[5]Le stesse indennita' spettano per corrispondenti gradi nell'arma dei carabinieri Reali.

Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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