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L'indennita' di cui all'articolo precedente spetta:

  • a)agli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati in servizio d'autorita';
  • b)agli ufficiali di complemento che volontariamente hanno assunto od assumono servizio senza esservi obbligati per fatto di leva o per richiamo della propria classe;
  • c)agli ufficiali di complemento richiamati d'autorita' senza che sia pure richiamata la truppa della classe cui appartengono. Nel caso, pero', di richiamo della truppa, l'indennita' e' sospesa per tutto il periodo del richiamo;
  • d)agli ufficiali di riserva richiamati In seguito a domanda. Essi, pero', non potranno, in ogni modo, percepire, per effetto di questa indennita', assegni complessivi (compresa la pensione) superiori a quelli degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria di pari grado ed anzianita'. Al caso, quindi, la indennita' stessa non e' dovuta o e' ridetta in modo da pareggiare le competenze.

Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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