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[1]L'autorizzazione ad esercitare provvisoriamente sino al 29 febbraio 1912 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione consentita dalla legge 9 luglio 1911, n. 707 e dal decreto reale 24 dicembre 1911, n. 1377, convertito in legge col precedente articolo 1, e' prorogata sino a che gli stati di previsione medesimi non saranno rispettivamente tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1912.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 marzo 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]DI SAN GIULIANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 16 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
