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E' convertito in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, che proroga, sino a che non sieno tradotti in legge, e non oltre il 29 febbraio 1912, l'autorizzazione data colla legge 9 luglio 1911, n. 707, di esercitare provvisoriamente fino al 31 dicembre 1911, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nel relativo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911.
Testo in vigore dal 16 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
