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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, col quale sono prorogati di un anno i termini contenuti:
- a)nell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea dei magistrati e funzionari di cancellerie nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria;
- b)nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente le disposizioni per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggici Calabria, eccettuate quelle indicate negli articoli 10 e 11, relative alle espropriazioni dei beni immobili ed pignoramento dei mobili;
- c)nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, concernente l'indennita' da corrispondersi ai giurati che prestano servizio, nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 31 marzo 1912.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Finocchiaro-Aprile.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
