Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 2-bis. - Il periodo di navigazione compiuto da tutti gli individui degli equipaggi dei piroscafi mercantili requisiti e designati in virtu' di Regi decreti come facenti parte del naviglio da guerra, sara' considerato come interamente valido nei rapporti con la Cassa e il fondo invalidi della marina mercantile e la corrispondente contribuzione sara' posta a carico del bilancio della marina.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Leonardi-Cattolica - Spingardi.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 17 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-07-06;745~art1 · fonte del testo

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