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[1]L'autorizzazione ad esercitare provvisoriamente fino al 29 febbraio 1912 gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea e della Somalia italiana, consentita, dalla legge 30 giugno 1911, n. 609, e dal decreto Reale 21 dicembre 1911, n. 1366, convertito in legge col precedente art. 1, e' prorogata fino a che gli stati di previsione medesimi non saranno rispettivamente tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1912.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 marzo 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 marzo 1912 al 16 dicembre 2009
