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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]E' convertito in legge il R. decreto 20 maggio 1915, n. 716, che porta a L. 300 mila lo stanziamento del capitolo n. 44: «Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici-Ricerche di emigranti» del bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-1915 ed autorizza a prelevare la maggior somma occorrente di L. 215.000 dal fondo in deposito presso la Cassa depositi e prestiti provvedendo, ove sia necessario, alla vendita di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprieta' del Fondo per l'emigrazione ed, ove essa non sia conveniente, a procurarsi la somma necessaria mediante convenzione cogli Istituti di emissione.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 1° aprile 1917.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Sonnino.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 18 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
