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[1]Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero per l'industria e il commercio, le variazioni necessarie all'attuazione della presente legge, che per quanto riguarda gli aumenti di stipendio, ha effetto dal 1° maggio 1919.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Alessio - Bonomi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
