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Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne nei RR. Istituti superiori di Roma, Genova, Bari e Torino rimasti fuori ruolo per le disposizioni dell'art. 18 della legge del 20 marzo 1913, n. 268, sono applicati, a partire dal 1° maggio 1919, gli stipendi minimi fissati dalla presente legge per i professori ordinari e straordinari. Gli aumenti quinquennali sullo stipendio minimo decorrono dalla data anzidetta del 1° maggio 1919.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
