Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne nei RR. Istituti superiori di Roma, Genova, Bari e Torino rimasti fuori ruolo per le disposizioni dell'art. 18 della legge del 20 marzo 1913, n. 268, sono applicati, a partire dal 1° maggio 1919, gli stipendi minimi fissati dalla presente legge per i professori ordinari e straordinari. Gli aumenti quinquennali sullo stipendio minimo decorrono dalla data anzidetta del 1° maggio 1919.

Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;440~art4 · fonte del testo

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