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[1]L'art. 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1783 convertito in legge per l'art. 1 della presente legge, e' cosi' modificato:
[2]«Per il godimento della indennita' caro-viveri, stabilite nei decreti-legge 14 settembre 1918, n. 1814, e 3 giugno 1920, n. 737, non sono applicabili le limitazioni contenute nell'art. 1 del decreto 14 settembre 1918, n. 1314».
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
