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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere alle Provincie, fino alla concorrenza della somma di tre milioni di lire, mutui per l'acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione, l'ampliamento e il restauro di fabbricati e l'impianto di colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 27 giugno 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]BERTINI - PEANO.
[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 11 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
