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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]E' convertito in legge il R. decreto n. 663 in data 2 maggio 1915, che approva la istruzione per la protezione delle ferrovie in caso di guerra, modificato come segue il n. 9 dell'art. 98 di detta istruzione ivi allegata:
[10]«Le autorita' militari e quelle di pubblica sicurezza hanno facolta' di visitare le localita' anche abitate, adiacenti e prospicienti le ferrovie e d'imporre la chiusura di finestre, porte o altre aperture adiacenti o prospicienti a linee ferroviarie, stazioni, impianti ferroviari, ecc.».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 29 marzo 1917.
[13]TOMASO DI SAVOIA.
[14]Morrone.
[15]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 4 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
