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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti:
[10]1° n. 483 del 15 aprile 1915 relativo alla nomina, in caso di chiamata alle armi, dei furieri maggiori o furieri in congedo ai gradi della attuale gerarchia;
[11]2° n. 535 del 27 aprile 1915, relativo alla sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa;
[12]3° n. 668 del 18 maggio 1915, relativo alle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 29 marzo 1917.
[15]TOMASO DI SAVOIA.
[16]Morrone.
[17]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 3 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
