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[1]Alle disposizioni contenute nel R. decreto indicato nel precedente articolo sono aggiunte le seguenti:
[2]Il limite superiore di eta' per la nomina, in base alla presente legge, a tenente medico e veterinario e' portato a 32 anni per i sottotenenti medici di complemento ed a 30 per quelli del corpo veterinario. I sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi ed i marescialli delle compagnie di sussistenza, appartenenti al corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica, possono essere nominati sottotenenti effettivi di sussistenza indipendentemente dai titoli di studio e dagli esami prescritti dall'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 531, previo il parere favorevole delle Commissioni di avanzamento e purche' non oltrepassino il 36° anno di eta' e siano sottufficiali da almeno quattro anni.
[3]I farmacisti militari di complemento del corpo spedizione possono ottenere la nomina a farmacista effettivo, indipendentemente da ogni esame di concorso, previo il parere favorevole della Commissione per l'ammissione del personale dei farmacisti militari effettivi.
[4]I sottufficiali dell'arma dei RR. carabinieri appartenenti al corpo di spedizione possono conseguire la nomina a sottotenente anche senza aver compiuto il corso di studi presso le scuole militari, purche' concorrano le condizioni indicate nella prima parte del presente articolo.
[5]Le norme della presente legge sono applicabili a coloro i quali alla data della nomina ad ufficiale od a farmacista militare effettivo abbiano oltrepassato il limite superiore di eta' per essi stabilito, ma che non l'avessero raggiunto alla data dell'imbarco.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 27 giugno 1912.
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Giolitti - Spingardi.
[10]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
