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[1]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie con le seguenti aggiunte:
[2]Art. 6. - L'Istituto mutuante potra' permettere la vendita di scorte vive e morte, a condizione che le cose vendute siano sostituite da altre della stessa specie e valore, sulle quali resta trasferito il privilegio.
[3]Art. 12. - Il Governo del Re e' autorizzato a riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il Regio decreto 26 giugno 1921, n. 1048.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 17 luglio 1922.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]BERTINI - ROSSI TEOFILO - PEANO - BERTONE - ROSSI LUIGI.
[8]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 1 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
