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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale in data 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del corpo Reale equipaggi e a quello della categoria furieri nello stesso corpo, la cui soppressione era stata disposta dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, ed alla costituzione della categoria maestri navali.
[7]Le disposizioni relative alla istituzione dei maestri navali cessano di essere valide con l'entrata in vigore del successivo decreto 10 agosto 1919, n. 1472.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 1° giugno 1922.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]De Vito - Peano.
[12]Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
Testo in vigore dal 24 giugno 1922 al 16 dicembre 2009
