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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni pel finanziamento delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali delle regioni gia' invase dal nemico o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 9 luglio 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]FACTA - PEANO - MAGGIORINO FERRARIS.
[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 21 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
