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[1]L'autorizzazione conferita al Governo del Re col decreto sopra indicato e' prorogata sino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio 1915-916 e non oltre il 30 giugno 1916 secondo le disposizioni, i termini le facolta' contenuti nel relativo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella seduta del marzo 1915.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1916.
[4]TOMASO DI SAVOIA.
[5]Sonnino.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009
