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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale del 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione professionale.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 29 luglio 1917.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]De Nava.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 10 agosto 1917 al 16 dicembre 2009
