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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]E' convertito in legge l'allegato decreto Luogotenenziale del 20 giugno 1915, n. 912, col quale venne aumentato di lire 30,000 il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1914-915 in seguito a collocamenti a riposo di autorita' di funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 19 aprile 1917.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Orlando - Carcano.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 26 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
