Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
- a)imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);
- b)destinato permanentemente quale personale di volo agli aeroscali od alle squadriglie idrovolanti ed aeroplani, aventi tutti, o parte degli apparecchi, efficienti, o come equipaggio permanente di apparecchi;
- c)destinato a prendere parte ai voli nelle scuole di aeronautica e di aviazione, allievi compresi.
[2]Art. 2. - Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:
- a)i piloti e gli allievi piloti;
- b)gli osservatori posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;
- c)i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.
[3]Art. 3. - Le disposizioni dell'art. 1 cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di trenta giorni non abbiano compiuto voli od ascensioni (aeronavigazione).
[4]Art. 4. - La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1911, nel testo del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, e nel testo definitivo dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 11 giugno 1922.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]DE VITO.
[9]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 28 giugno 1922 al 16 dicembre 2009
